INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI APPRENDISTI

Agli Apprendisti occupati presso un’impresa iscritta alla Cassa Edile – Pesaro viene riconosciuta, in caso di sospensione del lavoro per eventi per i quali l’INPS abbia corrisposto la Cassa Integrazione Guadagni agli operai occupati nello stesso cantiere, una integrazione salariale per tutte le ore riconosciute dall’INPS agli altri lavoratori occupati nello stesso cantiere.

Requisiti

Per ottenere l’integrazione l’apprendista deve:

-         al momento della sospensione del lavoro, per le ragioni di cui alla presente prestazione, risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile – Pesaro;

-         essere iscritto alla Cassa Edile – Pesaro da almeno 3 mesi;

-         avere “Accantonamenti” presso la Cassa Edile – Pesaro, nei tre mesi interi precedenti il periodo di sospensione per il quale si chiede l’integrazione, almeno 250 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato;

-        aver versato250 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato dopo il periodo di sospensione.

Possono essere prese a base di calcolo anche le ore di lavoro denunciate presso Casse Edili di altre Province.

 

Prestazione

L’integrazione salariale sarà pari al 76% della tariffa oraria per gli Apprendisti in vigore alla data di inizio della sospensione del lavoro, per tutte le ore di integrazione riconosciute dall’INPS agli operai che lavoravano nello stesso cantiere.

 

Liquidazione della prestazione

La ditta quando nella “Denuncia dei Lavoratori Occupati” indica ad un Apprendista ore di CIG dove inviare alla Cassa Edile – Pesaro copia della “Domanda di Integrazione Salariale Ordinaria Settore Edilizia” (Mod.I.G.I. 15/ed) inviata all’INPS per gli altri operai (se nel cantiere sono presenti solo Apprendisti la ditta dovrà compilare e inviare alla Cassa Edile lo stesso modello compilando solo i quadri A/B/C/e/G.)

Dopo aver ricevuto la “Denuncia dei Lavoratori Occupati” e la copia del modello I.G.I. 15/ed la Cassa Edile liquiderà direttamente all’Apprendista:

 

-         il 50% della prestazione, come sopra determinata, non appena avrà verificato se ha i requisiti per il riconoscimento dell’integrazione;

 

-         il restante 50% della prestazione solo dopo che l’impresa avrà inviato alla Cassa Edile l’autorizzazione dell’INPS con la quale attesta il riconoscimento al pagamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli altri operai occupati nel cantiere e aver verificato che sono state denunciate e pagate, per conto dell’Apprendista, altre 250 ore di lavoro effettuato dopo il periodo di sospensione che ha dato origine alla domanda di integrazione.