INTEGRAZIONE SALARIALE
PER GLI APPRENDISTI
Agli Apprendisti occupati presso
un’impresa iscritta alla Cassa Edile – Pesaro viene
riconosciuta, in caso di sospensione del lavoro per eventi per i quali l’INPS
abbia corrisposto la Cassa Integrazione Guadagni agli operai occupati nello
stesso cantiere, una integrazione salariale per tutte le ore riconosciute
dall’INPS agli altri lavoratori occupati nello stesso cantiere.
Requisiti
Per ottenere
l’integrazione l’apprendista deve:
-
al momento della
sospensione del lavoro, per le ragioni di cui alla presente prestazione,
risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile – Pesaro;
-
essere iscritto alla
Cassa Edile – Pesaro da almeno 3 mesi;
-
avere
“Accantonamenti” presso la Cassa Edile – Pesaro, nei tre mesi interi precedenti
il periodo di sospensione per il quale si chiede l’integrazione, almeno 250 ore
di contributi versati per lavoro realmente prestato;
-
aver versato250 ore
di contributi versati per lavoro realmente prestato dopo il periodo di
sospensione.
Possono
essere prese a base di calcolo anche le ore di lavoro denunciate presso Casse
Edili di altre Province.
Prestazione
L’integrazione
salariale sarà pari al 76% della tariffa oraria per gli Apprendisti in vigore
alla data di inizio della sospensione del lavoro, per
tutte le ore di integrazione riconosciute dall’INPS agli operai che lavoravano
nello stesso cantiere.
Liquidazione della prestazione
La ditta
quando nella “Denuncia dei Lavoratori Occupati” indica ad un Apprendista ore di
CIG dove inviare alla Cassa Edile – Pesaro copia della “Domanda di Integrazione Salariale Ordinaria Settore Edilizia” (Mod.I.G.I. 15/ed) inviata all’INPS per gli altri operai (se
nel cantiere sono presenti solo Apprendisti la ditta dovrà compilare e inviare
alla Cassa Edile lo stesso modello compilando solo i quadri A/B/C/e/G.)
Dopo aver
ricevuto la “Denuncia dei Lavoratori Occupati” e la copia del modello I.G.I. 15/ed la Cassa Edile
liquiderà direttamente all’Apprendista:
-
il 50% della prestazione, come sopra determinata, non appena avrà verificato se
ha i requisiti per il riconoscimento dell’integrazione;
-
il restante 50% della prestazione solo dopo che l’impresa
avrà inviato alla Cassa Edile l’autorizzazione dell’INPS con la quale attesta
il riconoscimento al pagamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli altri
operai occupati nel cantiere e aver verificato che sono state denunciate e
pagate, per conto dell’Apprendista, altre 250 ore di lavoro effettuato dopo il
periodo di sospensione che ha dato origine alla domanda di integrazione.