REGOLAMENTO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA
- All’operaio
che in un biennio abbia maturato 1’anzianità
professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali le Casse
Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria
competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
- L’operaio
matura l’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando a tale
effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal
lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro
per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.
Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
- L’erogazione
e effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1
º Maggio.
- La
prestazione per l’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo
importi crescenti in relazione al numero degli
anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e
calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente, per il
numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna
categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di
cui al secondo comma del paragrafo (2):
Nel caso di operai per i quali, per un biennio
computato dal 1º Ottobre al 30 Settembre, non risultino registrate alla Cassa
Edile ore di cui al paragrafo (5) e che in un successivo biennio maturino il
requisito di cui al paragrafo (2) la prestazione è calcolata applicando
l’importo previsto per la prima erogazione.
La Cassa Edile presso la quale è iscritto l’operaio
al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti che l’operaio ha
prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse Edili, ne da
comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare 1’importo della
prestazione di loro competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il
raggiungimento del 60º anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente
debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i
cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne
abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile
anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.
- In
caso di morte o di invalidità assoluta al lavoro
di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque
abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel
biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile
gli accantonamenti di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è
erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa
una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima
contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza,
indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale
spettante all'operaio stesso al momento dell'evento. (il modulo
per la domanda e la documentazione che deve essere prodotta sono nel
capitolo delle Assistenze sotto la voce "Prestazione in caso di morte
o invalidità assoluta del Lavoratore")
- Al
fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al
presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
a.
a dichiarare alla locale Cassa
Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
b.
a versare alla Cassa Edile un
contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3
dell’articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro
ordinario dichiarato a norma del punto a) nonché sul trattamento economico per
le festività cui all’art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. Il
contributo e stabilito nella provincia di Pesaro e Urbino nella misura del
4,00% della paga base + indennità di contingenza + indennità di settore.
Il contributo affluisce ad un autonomo fondo denominato "Fondo per
l’anzianità professionale edile ordinaria".
- Agli
effetti dell’accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2) la Cassa
Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le
eventuali frazioni di ore dichiarate e per le
quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5). Agli
effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate
dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia
professionale indennizzate dall’INAIL.
- La
Cassa registra altresì:
a.
88 ore di assenza per congedo
matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione
compresa l’attestazione dell’Impresa in ordine all’effettivo godimento del
congedo suddetto;
b.
88 ore per ogni mese intero di servizio militare di
leva, su richiesta dell’operaio munita della
certificazione necessaria e dell’attestazione dell’Impresa in ordine alla
costanza del rapporto di lavoro.
- Agli
effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2), nonché
della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS
e dall’INAIL delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta
dell’operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza
del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l’operaio si trasferisca in
un’altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su
richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato, redatto
secondo il modello predisposto dalle Associazioni Nazionali, comprovante
la sua posizione in ordine all’Anzianità Professionale Edile. L’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa
Edile della Circoscrizione nella quale si è trasferito.
- Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e
all’applicazione del presente Regolamento è deferita all’esame delle
Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali
contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la
controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali che decidono
in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni Territoriali,
inerenti alla amministrazione del "Fondo per
l’Anzianità Professionale Edile", e parimente rimessa alle
Associazioni Nazionali per le decisioni definitive.
- Le
Associazioni Nazionali si riservano di studiare la possibilità di
realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai
agli effetti del presente istituto, fermo
restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la
gestione dei fondi. Le Associazioni Nazionali si riservano altresì di
studiare le modalità affinché, nel caso di operai
che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell’ultimo
anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un’unica e
contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale
l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito.
- Le
Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al
presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni
Nazionali stipulanti.
Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono
vincolate a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento
nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali
derogatorie, innovative o integrative del regolamento medesimo.
- La
disciplina dell’istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel
caso di norme di legge o di accordi a livello
confederale che interferissero nella materia.
Per gli operai discontinui di cui all’art. 6 del
C.C.N.L. 5 luglio 1995 l’importo orario di cui sopra è pari
rispettivamente al 90% ed all’80% di quello dell’operaio comune.
Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale
vigente.
Gli operai che hanno lavorato in altre province
possono richiedere tramite la Cassa Edile - Pesaro gli attestati delle ore
denunciate in altre Casse Edili
L’Anzianità
Professionale Edile viene pagata dalla Cassa Edile
nella
1° settimana di Maggio
Se
gli attestati delle ore lavorate in altre province non arrivano in tempo utile per essere registrati, in occasione della
liquidazione di Maggio, la Cassa Edile provvede ad effettuare una ulteriore
liquidazione dell’Anzianità Professionale Edile in occasione della liquidazione
di Agosto degli Accantonamenti.
Eventuali
successivi conguagli verranno effettuati con la liquidazione
del Maggio successivo.
Il Regolamento dell’Anzianità Professionale
Edile prevede che eventuali conguagli possono riguardare solo le liquidazioni
degli ultimi cinque anni.