REGOLAMENTO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

  1. All’operaio che in un biennio abbia maturato 1’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
  2. L’operaio matura l’Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL.
    Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
  3. L’erogazione e effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1 º Maggio.
  4. La prestazione per l’Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo (2):

Nel caso di operai per i quali, per un biennio computato dal 1º Ottobre al 30 Settembre, non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo (5) e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo (2) la prestazione è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l’operaio al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti che l’operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse Edili, ne da comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare 1’importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60º anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.

  1. In caso di morte o di invalidità assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettante all'operaio stesso al momento dell'evento. (il modulo per la domanda e la documentazione che deve essere prodotta sono nel capitolo delle Assistenze sotto la voce "Prestazione in caso di morte o invalidità assoluta del Lavoratore")
  2. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a.      a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;

b.     a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarato a norma del punto a) nonché sul trattamento economico per le festività cui all’art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. Il contributo e stabilito nella provincia di Pesaro e Urbino nella misura del 4,00% della paga base + indennità di contingenza + indennità di settore. Il contributo affluisce ad un autonomo fondo denominato "Fondo per l’anzianità professionale edile ordinaria".

  1. Agli effetti dell’accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2) la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5). Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL.
  2. La Cassa registra altresì:

a.      88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione compresa l’attestazione dell’Impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto;

b.     88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e dell’attestazione dell’Impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

  1. Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2), nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS e dall’INAIL delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
    Nel caso in cui l’operaio si trasferisca in un’altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato, redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni Nazionali, comprovante la sua posizione in ordine all’Anzianità Professionale Edile. L’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della Circoscrizione nella quale si è trasferito.
  2. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è deferita all’esame delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni Territoriali, inerenti alla amministrazione del "Fondo per l’Anzianità Professionale Edile", e parimente rimessa alle Associazioni Nazionali per le decisioni definitive.
  3. Le Associazioni Nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, fermo restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi. Le Associazioni Nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell’ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un’unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito.
  4. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni Nazionali stipulanti.
    Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolate a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del regolamento medesimo.
  5. La disciplina dell’istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.
    Per gli operai discontinui di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all’80% di quello dell’operaio comune. Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

Gli operai che hanno lavorato in altre province possono richiedere tramite la Cassa Edile - Pesaro gli attestati delle ore denunciate in altre Casse Edili

L’Anzianità Professionale Edile viene pagata dalla Cassa Edile nella

1° settimana di Maggio

Se gli attestati delle ore lavorate in altre province non arrivano in tempo utile per essere registrati, in occasione della liquidazione di Maggio, la Cassa Edile provvede ad effettuare una ulteriore liquidazione dell’Anzianità Professionale Edile in occasione della liquidazione di Agosto degli Accantonamenti.

Eventuali successivi conguagli verranno effettuati con la liquidazione del Maggio successivo.

Il Regolamento dell’Anzianità Professionale Edile prevede che eventuali conguagli possono riguardare solo le liquidazioni degli ultimi cinque anni.