FONDO SANITARIO SANEDIL

Con la presente si comunica l’avvio ufficiale del Fondo sanitario SANEDIL per impiegati e operai del settore edile. SANEDIL è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa introdotto dai verbali di accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per l’industria e la cooperazione del 18 Luglio 2018 e per l’Artigianato del 31 Gennaio 2019. La copertura assicurativa del Fondo parte dal 1° OTTOBRE 2020 e garantisce agli iscritti trattamenti di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), grazie alla stipula di apposite convenzioni sottoscritte con UNISALUTE. La polizza offre garanzie anche a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale. Il Fondo si rivolge ai lavoratori dipendenti, operai e impiegati, ai quali si applica uno dei CCNL del settore edile sopra citati. Al momento non sono inclusi i familiari, nemmeno se fiscalmente a carico.

PIANI SANITARI: sono previste due tipologie di piani sanitari:

PIANO PLUS – vi hanno diritto gli operai con l’erogazione dell’APE nell’anno edile precedente e gli impiegati con almeno ventiquattro mesi di contribuzione continuativa SANEDIL versata (prima decorrenza ottobre 2018; in questo caso la prestazione Plus potrà essere richiesta a partire da novembre 2020) in entrambi i casi in regola con la contribuzione. GARANZIE PIANO PLUS

PIANO BASE – vi hanno diritto tutti gli operai ed impiegati iscritti e in regola con la contribuzione, privi dei requisiti di anzianità di cui al piano Plus. GARANZIE PIANO BASE 

Condizioni di Accesso alle Prestazioni: per poter accedere alle prestazioni offerte da SANEDIL è indispensabile:

  1. rivolgersi preventivamente alla propria Cassa Edile territoriale di riferimento per l’autorizzazione;
  2. avere la prescrizione medica con prescrizione della visita/esame ed indicazione della motivazione clinica della richiesta (indicazione della patologia);
  3. utilizzare una struttura convenzionata con UNISALUTE, l’elenco completo è disponibile QUI
  4. ottenere preventiva autorizzazione da parte di UNISALUTE prima dell’attivazione della prestazione. Il dipendente riceverà da Unisalute, esclusivamente tramite sms o mail, l’autorizzazione a recarsi presso la struttura convenzionata per eseguire la prestazione medica richiesta.

Tutte le indicazioni da seguire sono presenti sul sito del Fondo SANEDIL, compresi i modelli per la richiesta delle prestazioni e/o rimborsi, al seguente link CLICCA QUI

Resta ferma la possibilità di richiedere il rimborso del ticket sanitario per le prestazioni coperte da SANEDIL nei limiti dei massimali previsti e fatte salve eventuali franchigie.

DECADENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASSA EDILE – PESARO

Come previsto dai suddetti CCNL le prestazioni sanitarie erogate dalla scrivente Cassa Edile vengono sostituite dalle garanzie offerte dal Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL.

Resta pertanto inteso che i lavoratori interessati possono ancora richiedere alla scrivente Cassa Edile le prestazioni sanitarie vigenti al 30 settembre 2020 (per sé o per i familiari fiscalmente a carico) per fatture datate non oltre il 30 Settembre 2020, da consegnare tassativamente alla Cassa Edile – Pesaro entro il 20/12/2020.

Dal 1 al 31 Ottobre 2020 la Cassa Edile – Pesaro rimborserà solo le prestazioni sanitarie per i lavoratori inquadrati come operai (secondo il Regolamento vigente della Cassa Edile – Pesaro) e non per i familiari a carico. Le fatture datate nel periodo 01-31 Ottobre 2020 dovranno essere rendicontate presso la Cassa Edile – Pesaro entro e non oltre il 20 dicembre 2020, pena la decadenza del beneficio.

Per le sole prestazioni di tipo odontoiatrico, già avviate entro il 30/09/2020, a causa delle fatture di acconto, quest’ultime potranno essere rendicontate sino al 20 dicembre 2020 unitamente alle fatture di saldo delle prestazioni.

ATTENZIONE

Dal 5 al 12 ottobre 2020, data di avvio fattuale del Fondo, i lavoratori presenti nella nostra Cassa Edile potranno usufruire delle prestazioni sanitarie incluse nei rispettivi piani sanitari, in modalità rimborsuale, senza la preventiva autorizzazione. Tali prestazioni dovranno essere eseguite esclusivamente presso strutture convenzionate con Unisalute il cui elenco è disponibile al link CLICCA QUI

 Dal giorno 13 Ottobre 2020 il Fondo SANEDIL sarà pienamente operativo per operai ed impiegati del settore edile. A tal riguardo, prima di eseguire qualsiasi prestazione medica è necessaria l’autorizzazione preventiva della Cassa Edile, in caso contrario non potrà essere erogata la prestazione.

 

Per eventuali informazioni è possibile contattare gli Uffici della Cassa Edile – Pesaro ai numeri 0721.32606 / 0721.69393 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 ed il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o tramite mail a prestazioni@cassaedilepesaro.org

Per usufruire di tali prestazioni, i lavoratori devono rivolgersi PREVENTIVAMENTE alla Cassa Edile sia per il rimborso delle prestazioni del S.S.N. che per la prenotazione delle visite. A tal riguardo si rimanda al sito istituzionale del Fondo SANEDIL, per tutto il materiale informativo, ai seguenti link:

FONDO SANEDIL                    PIANI SANITARI                    ISTRUZIONI OPERATIVE

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

Si comunica che è stato approvato il Regolamento per il Fondo Incentivo Occupazione siglato con accordo delle PP.SS. Nazionali il 10 settembre u.s., per il quale viene pubblicato di seguito l’accordo e relativa documentazione, fornendo le seguenti indicazioni.

Il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che entra in vigore a partire dal 1° settembre 2020, riconosce quale “UNA TANTUM” per ogni lavoratore assunto, stante determinate condizioni, la somma di € 600,00 (euroseicento/00) da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile territoriale ed un bonus formazione pari a € 150,00 (eurocentocinquanta/00) da utilizzare presso l’Ente C.P.T. –  Scuola Edile della Provincia di Pesaro Urbino.

LE DOMANDE PER L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC cepesaro@legalmail.it

Accordo sulla disciplina della trasferta per i lavoratori edili delle Marche

Siglato il 18/7/2018 tra ANCE Marche, ANCE territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino e FILCA-CISL regionale, FILLEA-CGIL provinciali e regionale e FENEAL-UIL provinciali e regionale, l’accordo sulla disciplina della trasferta regionale, in un’ottica di semplificazione e sviluppo dell’occupazione.

La presente disciplina della trasferta regionale, che si applica a tutti i lavori edili, ha natura di carattere sperimentale ed ha dunque durata temporanea di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo in esame ed è tacitamente prorogabile di anno in anno, salvo disdetta di un singolo contraente con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale.
Il presente accordo integrativo si applica esclusivamente alle imprese che abbiano sede legale o amministrativa nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.
In caso di esecuzione di opere in una provincia diversa da quella di provenienza, l’impresa presenterà alla Cassa Edile competente per ubicazione del cantiere la notifica preliminare e la comunicazione di inizio lavori.

Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza. L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire del servizio sicurezza relativa alla consulenza ed alla visita in cantiere in essere nell’ente unificato/nei CPT ove si svolgono i lavori, mentre la formazione dei lavoratori resta comunque in capo all’Ente Scuola Edile di riferimento della Cassa Edile di provenienza.

Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della provincia di provenienza, la parti concordano che il trattamento economico dell’operaio in trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella provincia in cui si svolgono i lavori.
Pertanto, le parti sociali stabiliscono che l’azienda riconoscerà all’operaio in trasferta il trattamento economico orario della provincia dove si svolgono i lavori qualora lo stesso sia superiore a quello della provincia di provenienza secondo quanto previsto dall’art. 21 del CCNL come modificato dall’Accordo di Rinnovo dell’1/7/2014.

Nello specifico, il trattamento economico complessivamente derivante all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della eventuale quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

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