ARTIGIANATO: Adeguamento percentuali nuovo apprendistato dal 01.07.2024

Con la presente si comunica che con decorrenza 01.07.2024 (denuncia Luglio 2024) le percentuali previste per determinare la retribuzione degli apprendisti nel comparto artigiano (limitate al secondo gruppo e, per il solo quarto semestre, al quarto gruppo), saranno efficaci con decorrenza dal mese di competenza di luglio 2024 anche peri contratti di apprendistato stipulati anteriormente a ottobre 2023.

A tal riguardo di seguito la relativa documentazione:

ACCORDO E.V.R. 2024 – INDUSTRIA

Con Verbale di Accordo Territoriale delle Parti Sociali è stato sottoscritto in data 06 dicembre 2023, il rinnovo dell’E.V.R. per l’anno 2024, per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino.

A seguito di formale verifica, è emerso l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’E.V.R. secondo quanto previsto dal CCNL Edilizia Industria, e pertanto per l’anno 2024 (decorrenza dal 01.01.2024) l’E.V.R. da riconoscere mensilmente ai lavoratori delle imprese edili industriali operanti nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino sarà pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 01 marzo 2022.

Ricordiamo che l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il TFR e non dovrà essere considerato per il calcolo della contribuzione dovuta alla Cassa Edile.

Le imprese possono applicare ai loro dipendenti l’E.V.R. calcolato su base territoriale oppure un valore di E.V.R. ridotto nel caso in cui possano dimostrare la presenza di uno o più indicatori aziendali negativi.

Nel caso di applicazione dell’E.V.R. su base aziendale, l’impresa dovrà provvedere ad un confronto dei propri dati relativi ad ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari valido ai fini IVA, tra la media del triennio 2023/2022/2021 e quella del triennio 2022/2021/2020. Se entrambi i parametri risultassero positivi, l’impresa erogherà l’E.V.R. nella percentuale maturata a livello territoriale, mentre se entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa non dovrà erogare nulla a titolo di E.V.R.; infine se uno dei due parametri risultasse pari o positivo, l’impresa erogherà l’E.V.R. nella misura del 30% della misura piena+50% ECCEDENZA.

Nel caso di applicazione dell’E.V.R. in misura ridotta o non provvedere all’erogazione, l’impresa dovrà preliminarmente inviare la comunicazione, che si allega, tramite PEC, all’ANCE Pesaro Urbino, alla Cassa Edile competente ed alla RSU/RSA aziendale se prevista, contenente un’autodichiarazione relativa ai dati registrati.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogante gli importi da riconoscere mensilmente ai lavoratori per tutto l’anno 2024, nel caso di applicazione della percentuale maturata a livello territoriale e nel caso di applicazione della percentuale ridotta.

ACCORDO E.V.R. – Parti Sociali Territoriali

TABELLA VALORI E.V.R. 2024

Modello Autodichiarazione

Accordo Edilizia Artigianato 5 settembre 2023

Di seguito l’Accordo sottoscritto il 5 settembre 2023, intervenuto in applicazione di quanto previsto al Capitolo Commissioni del rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del 04 maggio 2022, unitamente agli ulteriori allegati:

  1. Accordo 05_09_2023
  2. Disciplina Generale “Sfera di applicazione”
  3. Articolo 77 (Classificazione dei lavoratori)
  4. Allegato D (Disciplina Apprendistato Professionalizzante)

ACCORDO E.V.R. ANNO 2023 – Industria

Con Verbale di Accordo Territoriale delle Parti Sociali è stato sottoscritto in data 21 dicembre 2022, il rinnovo dell’E.V.R. per l’anno 2023, per gli addetti del settore Edile Industria della Provincia di Pesaro Urbino.

A seguito di formale verifica, è emerso l’andamento positivo di tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’E.V.R. secondo quanto previsto dal CCNL Edilizia Industria, e pertanto per l’anno 2023 (decorrenza dal 01.01.2023) l’E.V.R. da riconoscere mensilmente ai lavoratori delle imprese edili industriali operanti nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino sarà pari al 4% dei minimi tabellari in vigore.

Ricordiamo che l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, ivi compreso il TFR e non dovranno essere considerati per il calcolo della contribuzione dovuta alla Cassa Edile.

Le imprese possono applicare ai loro dipendenti l’E.V.R. calcolato su base territoriale oppure un valore di E.V.R. ridotto nel caso in cui possano dimostrare la presenza di uno o più indicatori aziendali negativi.

Nel caso di applicazione dell’E.V.R. su base aziendale, l’impresa dovrà provvedere ad un confronto dei propri dati relativi ad ore denunciate in Cassa Edile e volume d’affari valido ai fini IVA, tra la media del triennio 2022/2021/2020 e quella del triennio 2021/2020/2019. Se entrambi i parametri risultassero positivi, l’impresa erogherà l’E.V.R. nella percentuale maturata a livello territoriale, mentre se entrambi i parametri risultassero negativi, l’impresa non dovrà erogare nulla a titolo di E.V.R.; infine se uno dei due parametri risultasse pari o positivo, l’impresa erogherà l’E.V.R. nella misura del 30% della misura piena+50% ECCEDENZA.

Nel caso di applicazione dell’E.V.R. in misura ridotta o non provvedere all’erogazione, l’impresa dovrà preliminarmente inviare la comunicazione, che si allega, tramite PEC, all’ANCE Pesaro Urbino, alla Cassa Edile competente ed alla RSU/RSA aziendale se prevista, contenente un’autodichiarazione relativa ai dati registrati.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogante gli importi da riconoscere mensilmente ai lavoratori per tutto l’anno 2023, nel caso di applicazione della percentuale maturata a livello territoriale e nel caso di applicazione della percentuale ridotta.

ACCORDO E.V.R. – Parti Sociali Territoriali

TABELLA VALORI E.V.R. 2023

Modello Autodichiarazione

Accordo sulla disciplina della trasferta per i lavoratori edili delle Marche

Siglato il 18/7/2018 tra ANCE Marche, ANCE territoriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino e FILCA-CISL regionale, FILLEA-CGIL provinciali e regionale e FENEAL-UIL provinciali e regionale, l’accordo sulla disciplina della trasferta regionale, in un’ottica di semplificazione e sviluppo dell’occupazione.

La presente disciplina della trasferta regionale, che si applica a tutti i lavori edili, ha natura di carattere sperimentale ed ha dunque durata temporanea di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo in esame ed è tacitamente prorogabile di anno in anno, salvo disdetta di un singolo contraente con preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza annuale.
Il presente accordo integrativo si applica esclusivamente alle imprese che abbiano sede legale o amministrativa nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.
In caso di esecuzione di opere in una provincia diversa da quella di provenienza, l’impresa presenterà alla Cassa Edile competente per ubicazione del cantiere la notifica preliminare e la comunicazione di inizio lavori.

Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza. L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire del servizio sicurezza relativa alla consulenza ed alla visita in cantiere in essere nell’ente unificato/nei CPT ove si svolgono i lavori, mentre la formazione dei lavoratori resta comunque in capo all’Ente Scuola Edile di riferimento della Cassa Edile di provenienza.

Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della provincia di provenienza, la parti concordano che il trattamento economico dell’operaio in trasferta non può essere inferiore al trattamento economico previsto nella provincia in cui si svolgono i lavori.
Pertanto, le parti sociali stabiliscono che l’azienda riconoscerà all’operaio in trasferta il trattamento economico orario della provincia dove si svolgono i lavori qualora lo stesso sia superiore a quello della provincia di provenienza secondo quanto previsto dall’art. 21 del CCNL come modificato dall’Accordo di Rinnovo dell’1/7/2014.

Nello specifico, il trattamento economico complessivamente derivante all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della eventuale quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non potrà essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione sarà corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

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